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- MUR – SIR
L’unico Decreto Direttoriale MUR, recante norme in merito al Programma SIR, è del 23 gennaio 2014 n. 197 e stabilisce che:
“Il programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) è destinato a sostenere i giovani ricercatori nella fase di avvio della propria attività di ricerca indipendente. Il programma consiste nel finanziamento di progetti di ricerca svolti da gruppi di ricerca indipendenti e di elevata qualità scientifica, sotto il coordinamento scientifico di un Principal Investigator (PI), italiano o straniero, residente in Italia o proveniente dall’estero, che abbia conseguito il dottorato di ricerca (o la specializzazione di area medica, in assenza di dottorato) da non più di sei anni.“
I requisiti in materia di accesso aperto ai risultati della ricerca sono contenuti nell’Articolo 9 che recita quanto segue:
- Ciascun PI deve garantire l’accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche ‘peer-reviewed’ relative ai risultati ottenuti nell’ambito del progetto. In particolare, il PI deve: a) il più presto possibile, e al più tardi al momento della pubblicazione dei risultati della ricerca, depositare una copia elettronica elaborabile automaticamente della versione pubblicata o della versione finale accettata per la pubblicazione (dopo la peer-review) in un apposito archivio per pubblicazioni scientifiche. Il PI deve inoltre impegnarsi a depositare i dati necessari per validare i risultati presentati nelle pubblicazioni scientifiche depositate; b) garantire l’accesso aperto alla pubblicazione depositata e ai relativi dati – tramite l’archivio – al più tardi: o al momento della pubblicazione, nel caso in cui l’editore renda disponibile una versione elettronica gratuita, o entro sei mesi dalla pubblicazione (dodici mesi per le pubblicazioni relative alle scienze sociali e umanistiche) in ogni altro caso; c) garantire l’accesso aperto – tramite l’archivio – ai metadati bibliografici che identificano la pubblicazione depositata. I metadati bibliografici devono essere in un formato standard e devono includere tutti i seguenti elementi:
- i termini “Accesso Aperto MIUR”;
- il nome del programma, l’acronimo del progetto e il numero di contratto;
- a data di pubblicazione e la durata del periodo di embargo, se applicabile;
- un identificatore persistente;
- quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112 e, in particolare, “una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi”.
2. Quanto sopra indicato rispetto alla pubblicazione dei dati della ricerca non modifica eventuali obblighi di riservatezza, nonché obblighi relativi alla tutela dei dati personali, ognuno dei quali resta impregiudicato.
3. Come eccezione, i PI sono altresì esentati da assicurare l’accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l’accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa. In tal caso il PI dovrà depositare nell’archivio, a fianco della pubblicazione, anche una nota a suo nome che espliciti i motivi alla base della mancata messa a disposizione di parti dei dati della ricerca.