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- Tracciabilità dei flussi finanziari
La Delibera ANAC n. 585/2024 aggiorna le “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari” regolate dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.
Per l’acquisto di forniture o servizi infungibili da un operatore economico (OE) non stabilito sul territorio nazionale, le amministrazioni verificano che:
– l’OE individuato, nella pratica, sia l’unico in grado di eseguire la prestazione;
– l’OE accetti integralmente le clausole di tracciabilità previste dalla procedura e sia disposto a inserire detta clausola a valle dei contratti.
Se l’OE rifiuta di accettare le clausole di tracciabilità, l’amministrazione acquisisce comunque il CIG e procede con l’acquisto del bene o del servizio, a fronte dell’unicità dell’OE e della necessità primaria di acquisire quella determinata prestazione.
L’amministrazione ha tuttavia l’obbligo di mantenere agli atti la documentazione che attesta la corretta richiesta di applicazione della clausola di tracciabilità all’OE e il rifiuto dell’OE stesso.
